Con un emendamento approvato nel mese di agosto 2022 è stata disposta la soppressione delle Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il trasferimento all’INPS di tutte le loro funzioni. Tale trasferimento di competenze, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2023, è stato poi differito al 1° giugno 2023 con la legge 204/2022, che ha convertito il decreto-legge n. 173/2022 (disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri). Quest'ultimo provvedimento ha trasferito all'INPS anche le funzioni della Commissione Medica Superiore.
Con un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 maggio 2023, saranno stabilite le norme di coordinamento e le modalità attuative di questo trasferimento di funzioni.
Queste disposizioni avranno naturalmente anche un impatto sulle procedure relative alle istanze in materia di pensioni di guerra, i cui accertamenti sanitari – come ben noto – sono attualmente svolti dalle Commissioni Mediche di Verifica prossimamente soprresse. Un impatto più limitato sarà quello relativo alla Commissione Medica Superiore, un organismo che ormai - nel campo delle pensioni di guerra - si limita a fornire un parere, quasi sempre sugli atti, per la decisione dei ricorsi gerarchici.
Al momento non è ancora noto quali altri cambiamenti nelle procedure deriveranno da questo trasferimento di competenze; a questo proposito l’Associazione sta già prendendo contatti con i soggetti istituzionali, al fine di avviare quanto prima un’interlocuzione per garantire e tutelare al meglio gli interessi della categoria.
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Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 recante: “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali", con le modifiche apportate dalla legge n. 204/2022 di conversione del decreto-legge n. 173/2022 (in corsivo)
Art. 45
Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie
[...omissis...]
3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.
3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° giugno 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalità di accertamento già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio 2023, né ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 maggio 2023, sono stabilite le norme di coordinamento e le modalità attuative delle disposizioni dei commi da 3-bis a 3-septies, comprese le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire all'INPS, a decorrere dal 1° giugno 2023, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[...omissis...]