Il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 ha introdotto una serie di innovazioni nell'ambito dei rapporti di lavoro.
Tra queste, vi è anche la previsione, all'art.7, che la durata del periodo di prova non può essere superiore ai sei mesi, tranne che sia previsto un termine inferiore nella contrattazione collettiva. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato il limite massimo del periodo di prova è riproporzionato sulla base della durata del contratto. Inoltre, in caso di rinnovo del contratto per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto a un nuovo periodo di prova.
La norma specifica che "in caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza." Con la circolare n.19 del 20/09/2022 il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'indicazione nella legge degli eventi interruttivi non ha carattere tassativo e che quindi il prolungamento si attua anche con riferimento a tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, fra cui anche i congedi e i permessi di cui alla legge n.104/1992.