Lunedì, 03 Giugno 2024 13:12

Approvato il nuovo decreto sull'invalidità

Nella seduta del 15 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, relativo alla “definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, pubblicato poi nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2024.

La finalità di questo provvedimento è quella di “assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.”

Pur con questa finalità di carattere generale, una parte delle norme sono specificatamente rivolte ai soli invalidi civili, in modo particolare quelle rivolte al nuovo procedimento di valutazione dello stato di disabilità.
Altre norme sono invece rivolte a tutti i destinatari della legge n.104/1992 e quindi anche agli invalidi di guerra che rientrano in tale ambito.

Importanti sono le modifiche che sono state introdotte al livello di definizione della persona invalida ai sensi della legge n.104/1992. In sintesi esse possono essere riassunte così:

- la definizione di “persona handicappata” o “portatore di handicap”, che era alla base delle norme della legge n.104/1992, è stata sostituita dalla definizione di “persona con disabilità”, individuata in “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”;

- la necessità di sostegno della persona con disabilità, come definita sopra, può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato molto elevato;

- la vecchia “connotazione   di   gravità” (art.33, comma 3, della legge) – che dà diritto a tutta una serie di benefici e agevolazioni particolari – è stata sostituita dalla “necessità di sostegno elevato o molto elevato”, ricorrente quando lo stato d’infermità abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, “in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, designato in sintesi come “sostegno intensivo”.

Nessuna modifica è stata apportata alla norma che equipara in modo automatico i grandi invalidi di guerra ai soggetti di cui all’art.33, comma 3, della legge n.104/1992 e pertanto ora, secondo la nuova terminologia, questi sono riconosciuti persone “necessità di sostegno intensivo” senza bisogno di visita.

Come accennato prima, la legge introduce una nuova procedura per l’accertamento della condizione di disabilità, chiamata “valutazione di base”, che però è rivolta specificatamente agli invalidi civili e ai disabili ai sensi della legge n.104/1992, senza quindi che abbia alcun riflesso sulla normativa in materia di invalidità di guerra.

Piuttosto rilevante è l’introduzione del concetto di “accomodamento ragionevole”, derivante dalla convenzione ONU sulla disabilità: viene infatti previsto che “nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”, la persona disabile può chiedere alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di un accomodamento ragionevole, vale a dire di misure e adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati. Questo concetto trova il suo naturale campo di applicazione nell’ambito del lavoro, ma è interessante notare come la formulazione della legge sia generica e non escluda quindi in futuro una sua estensione anche ad altri campi della vita.

Molto spazio nella nuova legge trova la riformulazione delle norme in materia di “progetto di vita” per la persona disabile; con questo termine, già in uso fin dagli anni 2000, si intende un progetto individuale a favore della persona modellato sulla sua situazione personale e sulle sue potenzialità e interessi, da sviluppare con l’aiuto delle istituzioni pubbliche e gli altri soggetti operanti nell’assistenza socio-sanitaria.

Tutta la nuova legge appare in effetti ispirata dal condivisibile intento di considerare la persona disabile nella sua individualità, esaltandone le potenzialità. Questo approccio appare indubbiamente nobile e efficace quando si tratta di definire azioni positive per il benessere della persona, ma va altresì considerato che poco aiuta a risolvere i problemi derivanti dalla valutazione dello stato di invalidità finalizzato al riconoscimento di determinati diritti, benefici e agevolazioni. In questo campo, com’è noto, la nostra legislazione continua a contenere una miriade di definizioni dell’invalidità differenti, caratterizzate da particolarità che spesso gli stessi uffici pubblici fanno fatica a distinguere, nonché i diretti interessati.

Ultima modifica il Lunedì, 03 Giugno 2024 13:18
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